Art. 47.
(Modifica all'articolo 819-ter del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 819-ter del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ordinanza

 

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con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato è reclamabile a norma dell'articolo 44»;

          b) al secondo comma, dopo la parola: «44» sono inserite le seguenti: «, primo comma».